In questa guida spieghiamo quali sono le regole relative alla riduzione dell’orario di lavoro e mettiamo a disposizione un modello di lettera.
Quelle sulle modifiche dell’orario di lavoro sono probabilmente le dispute più frequenti tra datori e dipendenti, richieste di modifica o imposizioni in questo senso infatti, scatenano sovente discussioni nell’ambito di un rapporto di lavoro.
Vediamo di capirci qualcosa di più e analizziamo da vicino questa questione anche dal punto di vista dell’attuale ordinamento.
L’ordinamento, in linea di massima, stabilisce che l’orario di lavoro non può essere modificato in modo unilaterale, ovvero per decisione di una soltanto delle parti in causa, datore di lavoro o lavoratore dipendente, tuttavia vi sono delle eccezioni che il dipendente è bene che conosca così da evitare inutili vertenze con la controparte. I casi più difficili sono quelli che si riferiscono ai contratti part time in cui la riduzione dell’orario di lavoro riguarda l’attività quotidiana, il part time orizzontale, quella settimanale oppure mensile oppure annuale, il part time verticale.
Un punto deve essere chiaro da subito, al momento in cui si sottoscrive un contratto di assunzione di qualunque genere, sempre che si tratti di una prestazione di tipo subordinato, il datore di lavoro è obbligato per legge ad indicare nella lettera che consegna al lavoratore, una serie di elementi tra i quali anche l’orario che questi dovrà svolgere.
Ogni contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato esclusivamente in forma scritta così da costituire una prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione di lavoro e dell’orario preciso in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, per quanto riguarda l’organizzazione di lavoro articolato in turni, l’indicazione può essere data anche attraverso il rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie già stabiliti.
Sempre allo scopo di avere piena conoscenza delle condizioni contrattuali che si vanno a firmare, e quindi evitare poi inutili contenziosi con il proprio datore di lavoro, è bene tenere presenti i punti di seguito indicati
-Il datore di lavoro, se previsto dal CCNL di riferimento, può richiedere, entro i limiti del normale orario di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, ovvero quelle svolte oltre l’orario concordato anche riguardo alle giornate, alle settimane oppure ai mesi.
-Il datore di lavoro, quando non è il CCNL di riferimento a disciplinare il lavoro supplementare, può richiedere, entro i limiti del normale orario di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, ovvero quelle svolte oltre l’orario in precedenza concordato fra le due parti.
-Il datore di lavoro, sempre nel caso in cui il CCNL di riferimento non si esprima in merito al lavoro supplementare, può richiedere al lavoratore di svolgere prestazioni di lavoro supplementare in misura che esso non sia però superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali in precedenza concordate. Se ciò avviene, il lavoratore ha la facoltà di rifiutarsi di svolgere il lavoro supplementare richiesto se sussistono esigenze lavorative, familiari oppure di formazione professionale. Il lavoro supplementare è tuttavia sempre retribuito con un 15 per cento in più rispetto alla retribuzione ordinaria.
-Sono consentite prestazioni di lavoro straordinario anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale.
-Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente possono concordare, in forma scritta, clausole elastiche riguardo eventuali variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa cioè in merito alla variazione in aumento della sua durata. inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere un preavviso di due giorni lavorativi, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente su tale punto, nonché a specifiche compensazioni, così come è stabilito nei contratti collettivi.
-Le clausole cosiddette elastiche, quando non sono contemplate dal CCNL, possono essere stabilite in forma scritta dalle parti di fronte alle commissioni di certificazione, con diritto del lavoratore ad essere assistito da un rappresentante sindacale cui aderisce o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nelle clausole elastiche sono previste, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con cui il datore di lavoro, con un preavviso di due giorni lavorativi, può cambiare l’orario della prestazione e variarne in aumento la durata, oltre che il massimo dell’aumento possibile, che non può essere maggiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Il lavoro straordinario viene sempre pagato al lavoratore il 15 per cento in più dell’ordinario.
-Ai lavoratori che studiano, pertanto iscritti e frequentanti regolari corsi di studio, viene riconosciuto il diritto di revocare il consenso in precedenza dato alla clausola elastica. In questo caso, il rifiuto del lavoratore a concordare variazioni dell’orario di lavoro, non costituisce motivo giustificato e sufficiente per essere licenziato.
Vediamo cosa accade in caso di variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Di recente l’accordo è stato modificato, in quanto non richiede più la procedura di convalida di fronte alla DTL , ma basta una scrittura privata la quale, tuttavia, deve obbligatoriamente contenere i dati che seguono
-I dati generali del dipendente.
-I dati generali dell’azienda.
-Il tipo di contratto di assunzione.
-La sede di lavoro.
-La decorrenza della modifica dell’orario di lavoro.
-Nei casi di modifica a scadenza, la data finale.
-La nuova articolazione dell’orario di lavoro.
-Nel caso si passi al part time, eventuali clausole elastiche e flessibili.
La firma di entrambe le parti.
Ormai numerose sentenze hanno ufficialmente riconosciuto il potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore del datore di lavoro, ma esse stabiliscono anche che le modifiche all’orario di lavoro non possono essere imposte in maniera unilaterale dal datore, se ciò accade, il lavoratore dovrà rivolgersi ai rappresentanti sindacali oppure a un legale di fiducia per presentare in tribunale il relativo ricorso.
Modello di Lettera Variazione Orario di Lavoro