Il contratto di lavoro part time è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs. 61/2000, il quale ha istituito la possibilità di sottoscrivere un contratto individuale di lavoro nel quale vi è una prestazione lavorativa ridotta rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno. A seconda della tipologia di riduzione dell’orario di lavoro, possiamo avere un part time verticale, orizzontale o misto.
Si definisce part time orizzontale qualora si riduce il normale orario di lavoro giornaliero, rispetto al tempo pieno mentre si definisce part time verticale quando l’attività lavorativa viene svolta a tempo pieno ma solo in certi giorni o periodi dell’anno. Risulta essere misto qualora vi è una combinazione di elementi sia di part time orizzontale che di part time verticale. Risulta essere importante sottolineare come la determinazione dell’orario di lavoro debba essere indicata nel contratto, visto che il lavoratore ha il diritto di potere organizzare il rimanente tempo a propria disposizione per dedicarlo a altro. Va però tenuto presente che, qualora il lavoratore cumuli due o più part time, in ogni caso non potrà superare le 40 ore settimanali, come previsto dal D. Lgs. n. 66 del 2003.
Il part time, ovvero la possibilità di ridurre l’orario di lavoro, si può applicare a molti contratti di lavoro, oltre al classico contratto a tempo indeterminato, il part time si applica anche all’apprendistato, ai dirigenti e ai soci lavoratori di cooperativa.Risulta inoltre possibile sostituire i lavoratori in congedo con contratti part time e anche assumere lavoratori in mobilità. Il lavoratore assunto con contratto part time gode degli stessi diritti dei lavoratori assunti con contratto a tempo pieno, in particolare ha diritto al riposo settimanale, alle ferie e al medesimo salario, chiaramente proporzionalmente diminuito, rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Non si devono infatti creare fenomeni di discriminazione tra lavoratori part time e quelli a tempo pieno.
Non vi è invece una durata minima o massima per il contratto part time, in questo senso la legge ha lasciato aperto alla determinazione delle parti la regolamentazione di questi aspetti. Alcuni contratti collettivi hanno individuato dei limiti, giornalieri, orari o settimanali per la prestazione lavorativa part time. Si deve fare riferimento, dunque, ai singoli contratti collettivi per sapere se vi sono dei limiti alla libera determinazione degli orari del part time. Quello che invece non è permesso, come abbiamo già avuto modo di dire, è decidere l’orario di lavoro di volta in volta. Questo divieto porta alla nullità della clausola di part time, visto che se il datore di lavoro potesse decidere l’orario di volta in volta, verrebbe meno la libertà del lavoratore di organizzare il suo tempo libero.
Il fatto che il contratto di part time debba indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione temporale nella giornata, nella settimana o nell’anno lavorativo, comporta la preferenza di forma scritta per i contratti di lavoro part time. Questa forma è necessaria proprio per provare di fronte al giudice che l’orario di lavoro è stato determinato, ai sensi della normativa vigente. Oltre all’articolazione dell’orario di lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, il contratto di part time dovrà anche indicare le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, la quantità esatta di prestazione dovuta in termini di ore lavorative e la collocazione temporale dell’orario di lavoro da effettuare.
Visto che la forma scritta è richiesta solo per i motivi indicati in precedenza, è comunque possibile stipulare contratti di lavoro part time anche in forma verbale, dandone prova per testimoni, fermo restando che qualora non fosse possibile fornire la prova testimoniale, il contratto di lavoro non sarà nulla ma semplicemente sarà nulla la clausola part time. In questo senso difficilmente un datore di lavoro stipulerà un contratto di lavoro part time senza forma scritta, visto che la dichiarazione di nullità della clausola part time per mancanza di prova della stessa andrebbe a suo discapito venendo trasformato il contratto part time in un contratto di lavoro a tempo pieno.
Infine, anche al contratto part time si applica il periodo di prova, anche se la sua durata è ridotta proporzionalmente rispetto a quella del contratto di lavoro a tempo pieno. Risulta essere inoltre possibile richiedere al lavoratore la prestazione di lavoro supplementare o straordinario, rispetto quello a previsto dal rapporto di lavoro part time.
Abbiamo detto che ai fini della validità della clausola part time è necessario che la determinazione dell’orario di lavoro sia individuata nel contratto e che non sia una scelta arbitraria del datore di lavoro quando il lavoratore deve prestare la propria attività lavorativa. Questo non limita però la possibilità di inserire nel contratto part time clausole elastiche e flessibili in grado di modificare la durata della prestazione o la sua distribuzione temporale. Chiaramente le clausole, a loro volta, non possono introdurre elementi di arbitrarietà ma dovranno sempre essere definite quali sono le alternative possibili che verrebbero a generarsi nel momento in cui queste clausole fossero azionate. Anche in questo caso la normativa ha rimandato ai Contratti Collettivi la possibilità di specificare le condizioni di queste clausole, le modalità e soprattutto il termine del preavviso di modifica degli orari, con il quale il datore di lavoro deve avvisare il lavoratore. I CCNL, inoltre, possono prevedere anche delle maggiorazioni o compensazioni al lavoratore in presenza di dette clausole di flessibilità. In ogni caso, anche in mancanza di determinazione da parte dei CCNL, il preavviso della variazione di orario nel contratto part time non può essere inferiore ai due giorni lavorativi.