Il lavoro a tempo parziale, o part time, consiste in un contratto in cui le ore di lavoro settimanali sono inferiori a 40 ore, o comunque a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di categoria, e viene spesso applicato nei settori dove è richiesta una particolare flessibilità nell’arco della giornata o della settimana, nelle situazioni in cui la mole di lavoro è variabile, per lo svolgimento di determinate mansioni, o talvolta per esigenze personali del lavoratore stesso. Nei rapporti di lavoro part time la ripartizione dell’orario di lavoro è variabile, in relazione alle esigenze dell’azienda, e deve essere chiaramente indicata nel contratto firmato dal lavoratore.
Un contratto di lavoro part time può prevedere due diverse modalità di ripartizione dell’orario, part time verticale o part time orizzontale. Nel primo caso l’orario viene ridotto su base quotidiana, con un numero di ore lavorative fisso e invariabile da un giorno all’altro, questo significa che il lavoratore assunto con contratto part time verticale dovrà essere presente in azienda quotidianamente, senza però effettuare l’orario a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale, e di solito pari a otto ore. Al contrario, il part time verticale consiste nel concentrare il lavoro in una parte della settimana, oppure del mese o dell’anno, in maniera tale che la successione delle giornate lavorative non sia regolare, ma subisca delle interruzioni. Esiste poi anche un part time con orario misto, che possiede le caratteristiche di entrambe le tipologie.
La regolamentazione delle ferie nei contratti part time, dopo le recenti riforme, è rimasta praticamente invariata. Il lavoratore assunto con contratto a tempo parziale avrà diritto alle ferie sulla base non solo delle ore di lavoro concordate, ma anche del tipo di orario stabilito. Nel caso di part time verticale o misto, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il periodo di ferie viene calcolato in proporzione alle giornate di lavoro. Questo significa che, se il lavoratore segue un orario di 3 giorni settimanali su 5 previsti dal contratto a tempo pieno, avrà diritto in proporzione anche a tre quindi di ferie. Per esempio, nel caso in cui le ferie annuali di un lavoratore a tempo pieno ammontino a 30 giorni, con il part time corrisponderanno a 18 giorni, ovvero ai tre quinti dell’intero periodo. L’orario di lavoro del part time verticale comporta invece le stesse giornate di ferie di un lavoratore a tempo pieno, visto che i giorni lavorati per entrambi sono gli stessi, con l’unica modifica riguardante l’orario ridotto previsto dal tempo parziale, in questo caso, a variare sarà la corresponsione economica dell’indennità di ferie, calcolata in base alle ore di lavoro previste dal tempo parziale.
La legge stabilisce che, in base al principio di non discriminazione, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto, hanno diritto a godere di un trattamento pari a quello dei dipendenti che lavorano a tempo pieno, non solo per quanto riguarda le ferie. ma per ogni altro elemento previsto dal contratto collettivo nazionale, con il relativo ricalcolo proporzionale rapportato al numero di ore lavorate.
Nel comparto scuola, i dipendenti assunti con contratto part time orizzontale o misto sono numerosi, e il calcolo proporzionale delle ferie viene effettuato in maniera leggermente differente dalle altre categorie professionali. Per iniziare, le ferie devono cadere nei periodi in cui non vi sono attività scolastiche in corso, mentre durante il resto dell’anno sono limitate ad un massimo di sei giorni lavorativi, e solo nel caso in cui vi sia la possibilità di sostituzione da parte di altri dipendenti in servizio nella stessa sede, senza comportare alcun onere da parte della struttura scolastica. Nel caso in cui, durante l’anno, un lavoratore non possa godere delle ferie per motivi personali o professionali, resteranno usufruibili nell’anno successivo, sempre nei periodi in cui le attività didattiche sono sospese. Per il calcolo delle ferie, i giorni lavorativi settimanali da considerare per un dipendente del settore scolastico sono sei, anche per quanto riguarda gli istituti che hanno pianificato le attività didattiche su cinque giorni, in questo caso la giornata singola di ferie verrà considerata pari a 1,2 giorni.
Il lavoro a tempo parziale può essere applicato a qualsiasi settore, ed è compatibile sia con i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato che con altre forme contrattuali, quali possono essere il contratto di inserimento e l’apprendistato. Il minimo di ore settimanali in genere è considerato di 16 su 40, ma si tratta di un limite variabile e correlato a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Come risulta essere facile capire, l’orario ridotto può consentire di accumulare due part time con due datori di lavoro diversi, con l’obbligo di rispettare il limite settimanale di 40 ore, secondo quanto stabilito dalla legge.