Con assenza ingiustificata si intende il caso in cui, una volta assentatosi per malattia dal suo posto, il lavoratore non è reperibile al proprio domicilio durante gli eventuali controlli. A quel punto ci si trova davanti alla conseguenza di dovere affrontare conseguenze poco piacevoli per il percorso professionale.
Le conseguenze includono un intervallo piuttosto ampio di azioni disciplinari, che vanno dalla perdita della retribuzione per i primi dieci giorni al decurtamento del 50% per i giorni successivi ai primi dieci. Questo caso, però, è previsto solo nel caso in cui il dipendente risulti assente per una seconda volta. Se, poi, l’evento dovesse ripetersi in una terza occasione, allora il datore di lavoro è autorizzato a sospendere completamente la retribuzione. Stabilito tutto questo, è importante sapere che un’assenza ingiustificata che si ripete nell’arco di un biennio, può comportare il licenziamento per giusta causa.
Ovviamente, per quanto riguarda questa evenienza, il datore di lavoro deve sempre fare riferimento al principio di proporzionalità. Questo significa che, prima di applicare un provvedimento duro e definitivo come la perdita del lavoro, il datore deve valutare alcuni elementi come, per esempio, le mansioni svolte dal lavoratore e il peso che la sua assenza può avere su tutta l’azienda. Oltre a questo, poi, il datore di lavoro si deve impegnare a verificare l’esistenza del dolo. In definitiva, si tratta di considerare tutti gli elementi che possono portare al termine del rapporto di fiducia che è alla base del rapporto tra datore e lavoratore.
Da tutto questo, dunque, si evince che, per quanto riguarda l’assenza ingiustificata, le parti in questione sono esclusivamente due, datore e lavoratore. Questo significa che il datore dovrà inviare al proprio lavoratore una lettera di richiamo disciplinare in cui viene contestata l’assenza ingiustificata, dando un termine preciso al lavoratore entro cui giustificare il motivo per cui ci si è assentato. Oltre a questo, poi, l’azienda deve anche comunicare che, nel caso in cui non venga fornita giustificazione, il lavoratore potrebbe essere sottoposto a provvedimenti disciplinari tra i quali, come abbiamo già chiarito in precedenza, troviamo anche il licenziamento.
Per quanto riguarda il contenuto della lettera di richiamo che il datore invia al proprio lavoratore, è importante sapere che devono essere presenti alcuni elementi fondamentali. Nel caso, per esempio, si tratti del secondo o del terzo richiamo, all’interno del testo, si dovrà fare riferimento anche a quelli precedenti, specificando la data e le circostanze. Inoltre la lettera deve essere spedita tramite raccomandata.
Concludiamo la guida sull’assenza ingiustificata cercando di capire se l’assenza ingiustificata può equivalere a dimissioni volontarie. La risposta è negativa. La fine del rapporto di lavoro, secondo quanto è specificato nella giurisprudenza di legittimità, può avvenire solo attraverso la forma del licenziamento, comunicato con le forme previste dal legislatore, oppure tramite le dimissioni volontarie. Con questo, dunque, si vuole indicare che nessuna delle due parti, datore o lavoratore, possono introdurre delle forme diverse per il recesso. Oltre a questo, poi, non è nemmeno possibile attribuire ad alcuni comportamenti del lavoratore un significato di dimissioni volontarie.
Detto tutto questo, comunque, rimane valido un principio assoluto, ossia evitare di trovarsi nella spiacevole condizione di essere sottoposti a provvedimenti disciplinari svolgendo con precisione e senso del dovere il proprio lavoro.