Il superminimo assorbibile è una voce della retribuzione generata da una deroga alle disposizioni stabilite dal contratto nazionale di lavoro, e dovuta all’instaurarsi di accordi interni all’azienda tra il datore di lavoro e i dipendenti, sia a livello collettivo che individuale. Quando si dice assorbibile, significa che l’entità del superminimo diminuisce con l’aumentare di altri voci retributive, e viceversa, in genere si tratta di un anticipo di quelli che sono gli aumenti previsti dai futuri rinnovi del contratto collettivo nazionale. Si tratta comunque di una parte di retribuzione che non dipende direttamente dalla contrattazione nazionale, ma da trattative intercorse tra l’azienda e i dipendenti. Il superminimo incide comunque sugli altri elementi della busta paga e sulla tassazione, e può modificarsi nel tempo per effetto delle variazioni del contratto nazionale.
Quale elemento della busta paga, il superminimo assorbibile costituisce parte dell’imponibile fiscale e contributivo, e influisce sul calcolo della paga oraria, degli straordinari, delle ferie, dei permessi, di tredicesima e quattordicesima, e di altre voci retributive proporzionate alla paga base oraria percepita. La misura del superminimo è personale, visto che è il risultato di un accordo tra datore di lavoro e singoli lavoratori, può essere concordata in fase di assunzione, o in seguito a successivi accordi e integrazioni al contratto, ed è costituita di fatto da una quota fissa mensile. Proprio per la sua natura di elemento fisso della retribuzione, l’importo stabilito per il superminimo è lordo, costituisce una parte dell’imponibile sia ai fini contributivi che fiscali e rientra nel calcolo di tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. L’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore può prevedere che il superminimo, nel caso di aumenti della retribuzione dovuti ai rinnovi del contratto nazionale o a passaggi di livello del lavoratore, si riduca proporzionalmente, mentre non può essere assorbito dagli aumenti e da altri elementi aggiuntivi della retribuzione. Trattandosi di un compenso stabilito di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, il superminimo assorbibile deve essere dichiarato nel contratto di lavoro dipendente, indicandone anche le caratteristiche di assorbibilità. Ci sono casi in cui il lavoratore può rinunciare al superminimo, mentre il datore di lavoro, una volta stabilito l’accordo, è obbligato a corrisponderlo regolarmente.
Nel caso in cui il lavoro straordinario si dovesse protrarre per lungo tempo, può avvenire che il compenso sia forfettizzato e inserito in busta quale importo fisso, qualora accada che il compenso fisso non sia proporzionato alla quantità di ore straordinarie effettivamente lavorate, l’importo si trasforma nel tempo in superminimo non riducibile da parte del datore di lavoro.
Se l’accordo con il lavoratore lo prevede, il superminimo viene assorbito gradualmente dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di categoria, ad esclusione di determinate situazioni, quali possono essere, gli accordi differenti tra le due parti, le disposizioni previste dai rinnovi del contratto nazionale, la corresponsione del superminimo quale compenso connesso a meriti particolari. Talvolta, il superminimo può essere attribuito anche a titolo di indennità nel caso di prolungati ritardi nel rinnovo della contrattualistica nazionale, in questo caso verrà ridotto proporzionalmente agli aumenti previsti dagli effettivi rinnovi.
Trattandosi del frutto di un accordo personale con i dipendenti, il superminimo individuale può essere modificato, diminuito o eliminato solo attraverso un successivo accordo tra le due parti. Nel caso in cui si tratti di un elemento retributivo stabilito dal contratto nazionale, è soggetto alle modifiche di legge e non può subire variazioni individuali, ugualmente il superminimo individuale non può essere modificato dalla contrattazione collettiva, e la sua eliminazione richiede il consenso del lavoratore. La legge non tutela però il diritto al mantenimento del superminimo nel caso in cui l’azienda subisca processi di fusione o cambio di proprietà, con il subentro di un nuovo datore di lavoro, che dovrà eventualmente procedere con un nuovo accordo.
I vantaggi del superminimo non assorbibile sono dovuti principalmente al fatto di non dipendere dalle variazioni del contratto nazionale, e di permanere nel corso del tempo, anche nel caso di aumenti dovuti ai rinnovi degli accordi nazionali di categoria. Il superminimo non assorbibile resterà identico anche in caso di aumenti previsti dalla contrattualistica nazionale e dagli accordi sindacali.
Il superminimo collettivo, detto anche terzo elemento, è una voce della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali quale importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, che può essere erogata anche solo ai lavoratori inquadrati con un livello specifico. Visto che è previsto dal contratto nazionale, il terzo elemento non può essere modificato dagli accordi tra datore di lavoro e lavoratore, ma può accadere che subisca modifiche, anche negative, da successivi rinnovi del contratto nazionale. Tuttavia, anche l’azienda può decidere di corrispondere un superminimo ai lavoratori inquadrati in un determinato livello, in questo caso, il superminimo non deve dimostrarsi discriminatorio nei confronti delle diverse categorie di lavoratori, qualora i lavoratori discriminati ne facessero denuncia, il datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere loro una somma pari agli importi assegnati alle categorie privilegiate.