Il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito il lavoro interinale, ed è un contratto che prevede il coinvolgimento di tre figure distinte, l’impresa utilizzatrice, che necessita di manodopera, i lavoratori, e le agenzie di somministrazione, autorizzate ed iscritte in un apposito Albo certificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La somministrazione di lavoro prevede, sostanzialmente, due forme di contratto, il contratto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato, e il contratto di somministrazione tra l’azienda utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione, in questo caso si tratta di un contratto di natura commerciale. Come ogni altro contratto di lavoro, per essere valido deve essere redatto in forma scritta, e i lavoratori coinvolti sono considerati al pari dei dipendenti del soggetto che si avvale della loro prestazione d’opera. In sintesi, la struttura del contratto prevede che il lavoratore sia assunto dall’agenzia di somministrazione per andare a svolgere la sua attività presso un terzo soggetto, costituito dall’azienda utilizzatrice.
In relazione alla durata, il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato. La prima formula è destinata di solito ai lavori stagionali e a tutte quelle attività in cui si verificano surplus produttivi nel corso dell’anno, l’azienda non è comunque obbligata a fornire alcuna giustificazione, è adatto anche per i periodi molto brevi e può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e tramite richiesta scritta, fino a raggiungere un massimo di 36 mesi, dopo questo termine, il lavoratore può essere assunto direttamente dalla ditta utilizzatrice. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato sono come ogni altro tipo di contratto, le aziende che decidono di avvalersi di questa formula possono però usufruirne nei limiti del 20% del personale dipendente, anche si tratta comunque di un limite modificabile in base alla contrattualistica collettiva di riferimento. I dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione hanno diritto a ricevere un’indennità di disponibilità per quei periodi in cui non vengono dislocati presso le aziende utilizzatrici, il cui importo è stabilito dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato sulla base di ratei mensili, i contratti molto brevi riattivati entro 30 giorni presso lo stesso utilizzatore possono essere sommati fino al raggiungimento di un rateo. Tredicesima e mensilità aggiuntive vengono calcolate in base alle ore lavorate. Sia la retribuzione che i contributi previdenziali e assicurativi, sono a carico dell’agenzia di somministrazione, che provvederà a prendere accordi con l’azienda utilizzatrice per ottenere il rimborso. Il contratto collettivo di riferimento è lo stesso dell’azienda utilizzatrice, che deve garantire ai lavoratori in somministrazione lo stesso identico trattamento dei propri dipendenti. Il lavoratore assunto tramite agenzia di somministrazione osserva gli stessi orari degli altri dipendenti e, a parità di livello, ha diritto a ferie, permessi, assistenza sindacale e sociale ugualmente ai colleghi assunti direttamente dall’azienda, la quale non deve assolutamente mostrare comportamenti discriminanti, ma garantire ai lavoratori in somministrazione condizioni non inferiori a quelle dei propri dipendenti. Inoltre, i lavoratori assunti in somministrazione, devono essere informati dall’utilizzatore nel caso in cui si verifichino posti vacanti a cui possono aspirare per ottenere un lavoro a tempo indeterminato. Gli eventuali premi di produzione previsti per i dipendenti dell’azienda utilizzatrice devono essere erogati anche ai lavoratori in somministrazione, a meno che non vi siano indicazioni differenti nel contratto nazionale collettivo di riferimento.
I lavoratori alle dipendenze di un’agenzia di somministrazione godono degli stessi diritti sindacali di ogni altro lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Sono quindi liberi di organizzarsi in un sindacato ed eleggere i relativi rappresentanti, organizzare un’assemblea sia autonomamente che con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice, e partecipare alle assemblee organizzate dagli altri lavoratori.
La formazione dei lavoratori che vengono assegnati alle diverse missioni presso le aziende utilizzatrici, viene effettuata sia dall’agenzia di somministrazione che dall’azienda stessa, e consiste in un addestramento di base relativo alle mansioni previste dal contratto, e in una formazione specifica per i rischi che tali mansioni potrebbero comportare. Nei casi in cui l’agenzia di somministrazione non adempia a tutti gli obblighi previsti dalla legge, il lavoratore ha il diritto di dimettersi per giusta causa senza subire penalizzazioni, ma solo se ha comunicato preventivamente le inadempienze commesse dall’agenzia, e questa non abbia fatto nulla per rimediare al problema.
Modello Contratto di Somministrazione di Lavoro