In questa guida spieghiamo cosa sono le dimissioni per giusta causa.
Accade spesso che a interrompere il rapporto di lavoro sia il dipendente, presentando le proprie dimissioni, i motivi che portano un lavoratore a decidere di dimettersi possono essere di diversa natura, uno dei più frequenti motivi è semplicemente la volontà di cambiare lavoro. Esistono però anche situazioni che obbligano un dipendente ad abbandonare la propria occupazione, in questo caso si parla di dimissioni per giusta causa, e spesso non coincidono con un successivo rapporto di lavoro, ma con periodo di disoccupazione. In tutte queste situazioni, ovviamente quando esistono i dovuti presupposti, nonostante si tratti di dimissioni volontarie, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
Secondo la legge, le dimissioni, ovvero la risoluzione di un contratto di lavoro per volontà del dipendente, divengono effettive nel momento in cui il datore di lavoro le riceve. Il lavoratore dimissionario deve osservare il periodo di preavviso previsto dal contratto, nel caso decida di rinunciare, il datore di lavoro tratterrà un certo importo dall’ultima retribuzione, in base alla qualifica del dimissionario, a scopo di indennità, o si accorderà direttamente con il dipendente dimissionario.
Diversamente accade quando un lavoratore non presenta le dimissioni per volontà propria, ma perché costretto da una situazione divenuta inaccettabile, in questo caso si tratta di dimissioni per giusta causa, e le motivazioni più frequenti sono dovute ai casi di mobbing, modifiche di qualifica o di mansioni, comportamenti irriverenti da parte del datore di lavoro o di un superiore, trasferimento del lavoratore in altra sede senza motivazione, modifica alle condizioni di lavoro dovute alla cessione o vendita dell’azienda, comportamento ingiurioso dei superiori gerarchici, retribuzioni non corrisposte e così via. Si tratta sempre e comunque di situazioni in cui sussiste un grave inadempimento o un comportamento scorretto da parte del datore di lavoro, che comportano per il lavoratore il diritto a recedere dal contratto con effetto immediato, senza alcun obbligo a prestare la propria opera durante il periodo di preavviso previsto dal relativo CCNL.
Quando un dipendente arriva al punto di essere costretto a dimettersi, a causa di vessazioni fisiche e psicologiche, dell’inaffidabilità del datore di lavoro nel corrispondere puntualmente la retribuzione, di una retrocessione di mansioni e qualifica non accettabile o di altre ragioni che rientrano tra quanto è previsto dalla legge, ha diritto al recesso del contratto con effetto immediato. Nonostante non si tratti di una decisione non dovuta alla sua volontà, le dimissioni per giusta causa restano pur sempre un atto unilaterale, e devono essere presentate con l’unico mezzo stabilito dalla legge dopo le ultime riforme, la compilazione del modello telematico. L’obbligo di presentare le dimissioni in via telematica è stato reso effettivo per tutelare i lavoratori da eventuali casi di licenziamento mascherati da dimissioni volontarie, che in passato avvenivano con una certa frequenza. Con il sistema delle dimissioni tramite sistema telematico, il lavoratore può provvedere autonomamente alla compilazione e all’invio dell’apposito modulo qualora fosse in possesso del pin di accesso al portale Inps, in alternativa può rivolgersi ad uno degli intermediari autorizzati dalla legge, organizzazioni sindacali, patronati, consulenti del lavoro e altri. Il modello telematico di dimissioni viene recapitato al datore di lavoro, e la risoluzione del contratto diviene effettiva nel momento in cui egli lo riceve al proprio indirizzo di posta elettronica, ogni altra modalità utilizzata nel presentare le dimissioni è attualmente inefficace. Il modulo elettronico deve essere compilato in ogni sua parte, indicando come motivazione dimissioni per giusta causa.
In tutti i casi sopra citati, le dimissioni sono dovute a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, e la legge stabilisce che al dipendente dimissionario spettino alcuni diritti: si tratta dell’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto dal CCNL che regola il contratto di lavoro in via di risoluzione, e dell’indennità di disoccupazione, la quale deve essere richiesta per via telematica all’Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni, e in presenza dei dovuti requisiti stabiliti dalla legge.
Un tema che è spesso oggetto di controversie è il diritto del lavoratore obbligato alle dimissioni a richiedere un risarcimento al datore di lavoro per il danno subito, visto che le dimissioni per giusta causa possono essere rapportate, sotto alcuni aspetti, al licenziamento illegittimo. Esistono quindi diverse opinioni, che divergono tra il concedere al lavoratore come unico diritto quello di percepire l’indennità di mancato preavviso, e la possibilità di avvalersi di altri risarcimenti, dimostrando che la propria decisione sia stata in realtà manovrata dai comportamenti eticamente non corretti da parte del datore di lavoro. Un risarcimento è comunque sempre possibile nel caso in cui le inadempienze del datore di lavoro coinvolgano il tema della sicurezza, in questo caso il lavoratore è tenuto comunque a comprovare l’effettivo sussistere di un rischio durante l’attività effettuata.