In questa guida spieghiamo come calcolare la tredicesima in modo semplice e veloce.
La tredicesima, come già suggerisce il nome, è una mensilità extra che viene percepita dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, a partire dal 1960. Introdotta nell’ordinamento italiano nel 1937, con il Contratto Collettivo Nazionale del 5 agosto, la tredicesima mensilità si è trasformata in un diritto acquisito dei lavoratori solamente nel 1960, grazie al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070.
Come dicevamo, la tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che solitamente viene erogata nel mese di dicembre, prima delle feste, per permettere ai dipendenti di usufruire di una maggiore disponibilità economica in questo particolare periodo dell’anno.
Dal punto di vista pratico è a tutti gli effetti un salario aggiuntivo, a cui hanno diritto tutti i dipendenti che hanno lavorato in maniera continuativa dal 1 gennaio dell’anno in cui si è sottoscritto il contratto di lavoro. Risulta essere dunque piuttosto semplice calcolare la tredicesima se un dipendente è assunto in data 1 gennaio, essa sarà esattamente pari a uno stipendio. La cosa, invece, si complica nel caso di assunzioni durante l’anno, in questo caso si deve sempre prendere come base il valore della tredicesima che il dipendente avrebbe dovuto percepire se fosse risultato assunto al 1 gennaio. Tale importo va quindi diviso in dodici rate, corrispondenti ai dodici mesi dell’anno e quindi, una volta ottenuto il pro quota di tredicesima che si matura ogni mese dell’anno si moltiplica il valore per i mesi nei quali il lavoratore ha prestato la propria attività in maniera continuativa.
Analogo ragionamento si effettua nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda prima del termine dell’anno, anche in questo caso il dipendente ha diritto alla liquidazione anticipata del pro quota di tredicesima già maturato a partire dal 1 gennaio e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso si assume come valore di riferimento l’importo che sarebbe stato normalmente corrisposto al dipendente nel mese di dicembre se non fosse intervenuta la cessazione anticipata del contratto di lavoro. Si divide dunque tale importo in dodici mensilità e si moltiplica il pro quota mensile per il numero dei mesi effettivamente lavorati dal dipendente.
Come avrete sicuramente notato, non si effettua il calcolo della tredicesima dividendo l’importo per i giorni dell’anno, non risulta essere però indifferente ai fini del calcolo della tredicesima il fatto che si venga assunti al giorno 10 del mese piuttosto che al giorno 20. Per fare in modo che si generi il diritto alla tredicesima è infatti necessario avere prestato la propria attività lavorativa presso l’azienda per una frazione di mese superiore almeno a quindici giorni.
Dicevamo che la tredicesima sostanzialmente è una gratifica che viene corrisposta prima dell’inizio delle ferie, generalmente verso il 20 del mese di dicembre. Questo è vero in linea generale, ma va chiarito che alcuni datori di lavoro preferiscono accorpare tale gratifica insieme all’ultimo stipendio dell’anno. In questo caso i due importi vengono riconosciuti in un’unica soluzione, a gennaio dell’anno successivo. In genere, comunque, per avere un dettaglio sull’esatto ammontare della tredicesima e sul momento di pagamento, si deve sempre fare riferimento al Contratto Nazionale di Categoria o, diversamente, agli accordi sindacali relativi alla singola azienda.
La tredicesima mensilità può anche essere goduta dal dipendente durante l’anno, anche se non in forma volontaria. Nel caso in cui il datore di lavoro si trovi a dovere anticipare dei ratei versati all’Inail o all’Inps, l’ammontare di tali ratei potrà venire detratto dalla tredicesima, così come quanto sostenuto per contributi sociali e ritenute fiscali sarà detratto prima della liquidazione. Chiaramente, poi, alla tredicesima mensilità, così come a ogni altro emolumento percepito dal lavoratore, si detraggono le ritenute fiscali in base alle aliquote previste nel mese di erogazione.
Finora abbiamo visto come si calcola la tredicesima mensilità. Vi sono dei casi particolari nei quali, nonostante si lavori come dipendente con contratto di lavoro subordinato in corso di validità, non si matura il diritto alla tredicesima. Un esempio è quello dei periodi in aspettativa legati a motivi familiari o personali oppure dei periodi di sospensione dal lavoro comminati a quelle persone che non lavorano a causa di motivi disciplinari. In questi casi non si devono calcolare i ratei economici della tredicesima
Infine non si deve fare confusione tra tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, a cui hanno diritto alcune categorie di lavoratori, mentre la tredicesima è un diritto acquisito per tutti i lavoratori, la quattordicesima dipende dal settore, dal reddito, dall’anzianità di servizio e da molti altri fattori.