In questa guida spieghiamo cosa significa il termine inoccupato e quali sono le differenze con lo stato di disoccupazione.
Sicuramente a tutti coloro che cercano un posto di lavoro sarà capitato di trovarsi a dovere compilare un modulo nel quale viene richiesto di dichiarare se si è disoccupato o inoccupato, dovete sapere infatti che i termini disoccupato e inoccupato non sono uguali.
Iniziamo dunque a spiegare cosa intende la normativa italiana per disoccupato. L’articolo 1 del D.Lgs. n. 297/2002 definisce lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti. A fornire ulteriori precisazioni a questa prima definizione interviene nel 10 dicembre 2003 la Conferenza Unificata Stato – Regioni, la quale aggiunge che mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali.
Per lo Stato italiano è quindi disoccupato quella persona che ha perso il proprio posto di lavoro, nel caso si tratti di un lavoratore dipendente, o ha cessato la propria attività di lavoro autonomo. Si rimane disoccupati anche qualora si generi un piccolo reddito, che non superi € 4.800 annui lordi, se reddito da lavoro autonomo e € 8.000 annui lordi, se reddito da lavoro dipendente. Risulta essere ugualmente considerato disoccupato il lavoratore che ha lavorato solo per 8 mesi, ridotti a 4 mesi nel caso si abbia meno di 25 anni, età che si innalza a 29 anni nel caso in cui il lavoratore possieda una laurea.
A dare, invece, la definizione di inoccupato è il D.Lgs n. 297/2002, il quale definisce inoccupati quelle persone che non hanno mai svolto un’occupazione lavorativa e che, al contempo, cerchino lavoro da più di 6 mesi, se giovani, o da più di 12 mesi, se adulti. L’inoccupato, dunque, è colui che si trova a entrare per la sua prima volta nel mercato del lavoro e che non riesce a trovare un impiego. Chiaramente il lavoro in nero non viene considerato ai fini della distinzione tra disoccupato e inoccupato.
Risulta essere importante tenere a mente questa distinzione, dicevamo, perché la normativa vigente prevede vengano erogati sussidi pubblici a favore dei disoccupati e non a favore degli inoccupati. Al fine però di potere usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i disoccupati, non è sufficiente possedere i requisiti previsti dalla legge che abbiamo sopra elencato, ma si deve dichiarare il proprio stato al Centro per l’impiego competente in base al domicilio. Il Centro per l’impiego è infatti l’ente certificatore dello stato di inoccupazione e disoccupazione. La dichiarazione al Centro per l’impiego va effettuata per mezzo di apposito modulo, che troverete nella sede.