Con la definizione di lavoro notturno si intende un’attività lavorativa svolta per almeno sette ore consecutive, tra le quali sia compreso l’intervallo di tempo che intercorre tra la mezzanotte e le cinque, per esempio, un orario dalle 23 alle 6 o dalle 24 alle 7, rientra nell’ambito del lavoro notturno. L’orario notturno viene regolamentato in genere dalla contrattazione collettiva, tuttavia, qualora non vi sia alcuna disciplina al riguardo, viene considerato lavoratore notturno chiunque svolga il proprio lavoro per almeno tre ore di seguito durante la notte, e per un periodo minimo di 80 giorni lavorativi nell’arco di un anno. Su questa base, il lavoro notturno può essere ripartito orizzontalmente, ovvero su almeno 3 ore di lavoro svolte regolarmente nel corso della notte, o verticalmente, quando le 3 ore notturne vengono distribuite negli 80 giorni annuali.
Le aziende che desiderino utilizzare il lavoro notturno devono consultarsi con le rappresentanze sindacali, le rappresentanze aziendali o le organizzazioni di lavoratori presenti sul territorio. L’orario del lavoro notturno, di norma, non può eccedere da una media di 8 ore nelle 24 ore, a meno che non vi siano accordi aziendali e contratti interni riguardo al periodo sul quale calcolare questa media, e il periodo di 24 ore parte nel momento in cui inizia la prestazione di lavoro. La media, secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, deve comprendere le ore lavorate e non lavorate anche su periodo settimanale, con un rapporto mantenuto pari ad un terzo, e riproporzionato per i lavoratori con orario ridotto o part time. Esiste comunque la possibilità di applicare alcune deroghe, sia per l’orario che per l’età dei lavoratori, inerenti a categorie e contesti particolari un esempio è quello delle attività di carattere culturale, artistico e sportivo.
L’azienda deve sottoporre i lavoratori notturni a visite mediche periodiche per accertarsi delle loro condizioni fisiche e per verificare che non vi siano elementi di controindicazione nei riguardi del lavoro notturno. In relazione agli accordi sindacali, il datore di lavoro deve garantire la presenza di una serie di mezzi adeguati di prevenzione e protezione per i lavoratori notturni al pari di quelli relativi al lavoro diurno, predisponendo le misure di cautela necessarie per quanto riguarda le mansioni lavorative soggette a rischi particolari.
Nel caso in cui le condizioni di un lavoratore comportino l’inidoneità all’orario notturno, con relativa conferma da parte del medico competente, l’azienda deve garantirne il trasferimento, mantenendo, se possibile, le stesse mansioni.
I lavoratori notturni percepiscono una maggiorazione retributiva, indicativamente intorno al 30% per il lavoro su turni e del 40% qualora non siano previste turnazioni, calcolate sulla retribuzione mensile comprensiva di scatti, superminimi e aumenti. Le maggiorazioni potrebbero comunque variare per alcune categorie specifiche e in relazione sia ai contratti collettivi che agli accordi aziendali. Il lavoro notturno è definito usurante, e può costituisce un elemento valido al fine di inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato.
I datori di lavoro che non osservino gli obblighi previsti dalla legge nel contesto del lavoro notturno, sono soggetti alle relative sanzioni, non solo economiche ma anche penali. I casi in cui potrebbe verificarsi il rischio di sanzione riguardano diverse situazioni, la mancata comunicazione annuale che il datore di lavoro è tenuto ad osservare ogni anno, il superamento dei limiti di orario previsti dalla legge, l’omissione dei controlli e della verifica dello stato dei lavoratori notturni, l’impiego negli orari notturni di categorie di lavoratori non obbligati, nonostante il loro rifiuto espresso in forma scritta. Inoltre, il datore di lavoro che decida di introdurre l’orario notturno, o di adibire a tale orario ulteriori lavoratori, dovrebbe tenere presente che la mancanza di consultazione degli organi sindacali o delle rappresentanze aziendali, può essere considerata nel contesto di una condotta antisindacale.